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STATUTO DEL PRESIDIO CROCIATO DEL TEMPIO




COSTITUZIONE E PRINCIPI


Art. 1

E’ costituita in Sulmona (AQ) una libera associazione sotto la denominazione “Presidio Crociato del Tempio”, ovvero nella traduzione in latino “Praesidium Cruciatum Templi”, oppure nella forma abbreviava “il Presidio” o “il Tempio”, di seguito denominata “l’Associazione”. La sede viene fissata presso il domicilio del presidente pro-tempore che ne ha la legale rappresentanza.


Art. 2

L'Associazione è una istituzione apolitica, fondata su principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, volta alla difesa culturale delle radici cristiane della società occidentale. Giudica i grandi valori etici della fede cristiana, insieme a quelli della tradizione greco-romana, alla base del suo odierno patrimonio. Il concetto di “Presidio” si estrinseca nel dovere morale teso a salvaguardare la comune identità di uomini liberi, sintetizzata nell’immagine del “Tempio”, riflesso terreno di un archetipo celeste, che riproduce l’idea cristiana di comunità universale e dimora dell’Altissimo. Simbolo del suo impegno è la “Croce”, strumento di pace e di salvezza.


SCOPI


Art. 3

L’Associazione, nel pieno rispetto della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana, si propone i seguenti scopi:
- la difesa dei diritti di Dio nella società con l’esempio e la parola, il ripudio di ogni forma di male, dell’immoralità individuale e sociale, delle ingiustizie e delle sopraffazioni, in armonia con gli insegnamenti di Santa Romana Chiesa;
- l’adesione a tutte quelle attività che possono concorrere all’incremento dei principi religiosi nella società;
- la promozione del dibattito culturale sulle radici cristiane dell’occidente;
- la valorizzazione dello spirito della Cavalleria cristiana, attraverso la condivisione del senso dell’onore, della lealtà, dell’amore di Patria e la Fede in Cristo, ma anche attraverso lo studio del periodo storico medioevale e la promozione di dibattiti sulle ripercussioni di esso sul pensiero moderno;
- lo studio critico delle “Crociate” e dell’idea politico religiosa della Crociata, non come scontro di civiltà ma come momento di interscambio fra culture diverse.


Art. 4

Nel pieno rispetto della legislazione nazionale in materia di legittimità degli Ordini Cavallereschi, l’Associazione fa richiamo al nucleo originario degli ideali di quello che un tempo fu l’”Ordine dei Poveri Cavalieri di Cristo del Tempio di Salomone”, ritenendolo essere stato un baluardo nella difesa della fede Cattolica e dell’Occidente.


Art. 5
Al fine di evitare fraintendimenti, l’Associazione dichiara di riconoscere gli effetti prodotti dal verdetto che decretarono la sospensione e la conseguente estinzione storica dell’Ordine Templare, dichiarandosi completamente estranea a movimenti neo-templari, di ispirazione New-age, ovvero in contrasto con la Santa Sede.


EMBLEMI E DISTINTIVO


Art. 6

L’emblema ufficiale dell’Associazione è riportato in all’allegato n. 1; il gonfalone adottato è quello conforme al modello in allegato n. 2; il distintivo ufficiale per i soci dell’Associazione è quello conforme al modello di cui all’allegato n. 3.; il timbro ufficiale dell’Associazione è riportato in allegato n .4.; il sigillo ufficiale del “Gran Maestro” è riportato in allegato n. 5; il sigillo ufficiale del “Siniscalco” è riportato in allegato n. 6; il modello del collare rappresentativo del “Gran Maestro” è riportato in allegato n. 7.


ADESIONI


Art. 7

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e ne accettino il presente Statuto. L’Associazione è composta da soci fondatori e ordinari. Sono soci fondatori le persone fisiche presenti all’atto di fondazione dell’Associazione ovvero che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, alla costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro che aderiscono a seguito di domanda rivolta al presidente dell’Associazione.


Art. 8

Tutti i Soci, senza alcuna distinzione, hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e di candidarsi per le cariche stabilite dal presente Statuto.


Art. 9

Essendo l’Associazione essenzialmente di libero pensiero non è prevista quota associativa e, di conseguenza, non è previsto alcun patrimonio, l’opera prestata dai soci è a titolo gratuito e basata esclusivamente sull’apporto culturale dei singoli, nello spirito dei primi cristiani e della cavalleria.

Art. 10

La permanenza nell’Associazione è vitalizia a meno di atto di dimissioni del socio. La qualità di socio cessa:
- per volontaria rinuncia del socio attraverso un atto formale da recapitare al presidente dell’Associazione;
- a seguito di condotta manifestatamene contraria ai fini dell’Associazione e universalmente nota.


Art. 11

Le dimissioni hanno efficacia immediata; il Presidente, successivamente, dovrà fornire comunicazione delle avvenute dimissioni del socio in occasione dell’assemblea generale dei membri dell’Associazione, detta “Capitolo Generale”.


RAPPRESENTANZA LEGALE


Art. 12

Il Presidente, detto “Gran Maestro”, è il solo rappresentante dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi. Cura l’aggiornamento del libro dei soci e del giornale dei verbali delle assemblee; da comunicazione ai soci su tempi e luoghi di svolgimento del “Capitolo Generale” di cui presiede i lavori ; tale carica è attribuita, nell’ambito del “Capitolo Generale”, mediante scrutinio segreto con maggioranza semplice dei presenti ogni tre anni. Vaglia le richieste di adesione presentate dai simpatizzanti. Attribuisce le cariche e le qualifiche onorifiche stabilite dal presente Statuto. Sono eleggibili tutti i soci, indipendentemente dalla qualifica o carica, in armonia con le disposizioni contenute nel precedente art. 8 del presente Statuto. Un “Gran Maestro” uscente non può ricandidarsi per il triennio successivo, successivamente potrà riproporsi al pari di tutti gli altri soci.


CARICHE ONORIFICHE


Art. 13

Il “Siniscalco”, è la carica onorifica attribuita al socio preposto al coordinamento del “Consiglio dei Precettori”. Cura l’ordine del giorno del “Capitolo Generale”. Controfirma i decreti di nomina delle cariche e qualifiche onorifiche. In occasione delle elezioni del “Gran Maestro”, presiede la seduta e successivamente firma il decreto di elezione, attestandone la validità. Assume la carica di ”Gran Maestro ad interim” nel caso di improvvisa mancanza del “Gran Maestro” legittimamente eletto, ovvero in caso di dimissioni dello stesso, avendo il solo compito di convocare, entro i successivi 60 giorni, un “Capitolo Generale” straordinario per l’elezione del rappresentante dell’Associazione, che sarà svolta con le modalità riportate al precedente art. 12 del presente Statuto.


Art. 14

Il “Precettore”, è la carica onorifica attribuita al socio preposto al coordinamento della “Precettoria”. Armonizza gli scambi culturali della “Precettoria” di competenza e, successivamente, porta in ambito “Consiglio dei Precettori” il contributo emerso . Propone le nomine dei “Cavalieri Crociati” al “Gran Maestro”.


Art. 15

Il “Reggente”, è la carica onorifica attribuita al socio preposto al coordinamento della “Commenda”. Armonizza gli scambi culturali della “Commenda” di competenza e, successivamente, porta in ambito “Precettoria” il contributo emerso. Propone le nomine dei “Cavalieri Crociati” al “Precettore”.


Art. 16

Il “Capitano” è la carica onorifica conferita al socio preposto al coordinamento della “Capitaneria”. Armonizza gli scambi culturali della “Capitaneria” di competenza e, successivamente, porta in ambito “Commenda” il contributo emerso. Propone le nomine dei “Cavalieri Crociati” al “Reggente”.


Art. 17

Le cariche onorifiche hanno valenza esclusiva nel solo ambito circoscritto delle attività interne all’Associazione, sono attribuite dal “Gran Maestro” e hanno una durata di tre anni. Prima dello scadere del mandato, con riferimento all’ art. 10 del presente Statuto, possono essere revocate dal “Gran Maestro”, sentito il parere del “Consiglio dei Precettori”.


Art. 18

In via straordinaria e temporanea, talune cariche onorifiche possono essere conferite “ad interim” per il tempo necessario alla nomina di un titolare.


QUALIFICHE ONORIFICHE


Art. 19

Il “Priore”, è la qualifica onorifica attribuita agli ecclesiastici a partire dal primo anno d’iscrizione. E’ legata al territorio dove svolge, in piena autonomia, l’Ufficio pastorale. Tale qualifica gode di grandissima stima all’interno dell’Associazione e viene mantenuta nel caso di attribuzione di una delle cariche onorifiche stabilite dal presente Statuto e di elezione a “Gran Maestro”.


Art. 20

Il “Cavaliere Crociato”, è la qualifica onorifica attribuita dal “Gran Maestro” ai soci che hanno dimostrato particolare vitalità culturale;


Art. 21

Il “Crociato” è la qualifica onorifica attribuita ai soci ordinari a partire dal primo anno d’iscrizione.


Art. 22


Eccezionalmente, come segno di stima per la straordinaria vitalità culturale dimostrata da quei soci già insigniti della qualifica onorifica di “Cavaliere Crociato”, il “Gran Maestro” potrà concedere uno scudo-emblema, che non avrà nessun altra valenza se non quella rievocativa dell’antico spirito della Cavalleria, utilizzabile esclusivamente nell’ambito circoscritto delle attività interne all’Associazione. Lo scudo-emblema conferito al socio non sostituisce e non integra il distintivo ufficiale dell’Associazione, riportato all’art. 3 del presente Statuto e, coerentemente alla natura e agli scopi dell’Associazione stessa, non può essere equivocato in nessun modo con uno stemma nobiliare. L’utilizzo improprio dello scudo-emblema solleva di fatto l’Associazione da ogni responsabilità e rimanda, per gli aspetti interni, alle disposizioni del precedente art. 10 del presente Statuto.


ORGANI CENTRALI


Art. 23

Il “Capitolo Generale”, costituisce l’organo centrale dell’Associazione, è l’assemblea generale dei soci, viene convocata dal “Gran Maestro” in via ordinaria una volta all’anno e in occasione della festività della Pentecoste. In via straordinaria può essere convocata su istanza di un terzo dei soci presentata al “Gran Maestro”. Viene convocata dal “Siniscalco” nel caso di improvvisa mancanza del “Gran Maestro” legittimamente eletto, come riportato dal precedente art. 13. Costituisce il luogo di confronto delle esperienze, in armonia con le finalità dell’Associazione. L’ordine del giorno viene redatto dal “Siniscalco”, sulla base delle risultanze del “Consiglio dei Precettori”. Il luogo di svolgimento viene fissato, di volta in volta, in luoghi pubblici, le spese sostenute sono a titolo individuale e non imputabili all’Associazione. Per lavori che non implicano modifiche allo Statuto o le elezioni del “Gran Maestro”, può essere convocato da questi, mensilmente o settimanalmente, utilizzando un forum di discussione “ad hoc” sulla rete internet.


Art. 24

Il “Consiglio dei Precettori”, è un organo “sui generis”; esso viene definito come l’insieme delle comunicazioni, effettuate utilizzando un forum di discussione “ad hoc” sulla rete internet, tra “Siniscalco”, “Precettori” e “Priori” e non implica la presenza fisica dei soci. Le risultanze delle esperienze prendono forma nell’ordine del giorno del “Capitolo Generale”. Ha valenza esclusiva nell’ambito circoscritto delle attività interne all’Associazione e fa riferimento alla sede unica della stessa, specificata all’art. 1 del presente Statuto.


ORGANI PERIFERICI


Art. 25

Le “Precettorie” vengono intese come l’insieme delle comunicazioni, effettuate utilizzando un forum di discussione “ad hoc” sulla rete internet, tra il “Precettore” e i “Reggenti” della medesima regione. I soci residenti in Stati esteri vengono raggruppati idealmente nella “Precettoria d’Oltre Mare”.


Art. 26

Il “Priorato” è inteso come definizione nominale del territorio in cui vengono svolti gli Uffici pastorali di un socio ecclesiastico, nel cui ambito l’Associazione non può, in alcun modo, entrare nel merito.


Art. 27

Le “Commende” vengono intese come l’insieme delle comunicazioni, effettuate utilizzando un forum di discussione “ad hoc” sulla rete internet, tra il “Reggente” e i “Capitani” della medesima provincia.


Art. 28

Le “Capitanerie” vengono intese come l’insieme delle comunicazioni, effettuate utilizzando un forum di discussione “ad hoc” sulla rete internet, tra il “Capitano”, i “Cavalieri Crociati” e i “Crociati” appartenenti alla medesima città. Nel territorio di una città possono essere presenti più “Capitanerie”, queste vengono contraddistinte dal nome della città stessa e da un numero progressivo.


Art. 29

Tutti gli organi periferici, in analogia con il “Consiglio dei Precettori”, hanno valenza esclusiva nell’ambito circoscritto delle attività interne all’Associazione e fanno riferimento alla sede unica della stessa, specificata all’art. 1 del presente Statuto. Non realizzano sezioni staccate, ma costituiscono forum di discussione permanenti, disponibili sulla rete internet, tra i membri dell’Associazione a livello locale e quindi non presuppongono la presenza fisica dei soci, salvo le disposizioni contenute al successivo art. 31 del presente statuto.


Art. 30

Gli organi periferici potranno essere contraddistinti da uno specifico emblema stabilito dal “Gran Maestro”, derivante da quello ufficiale dell’Associazione e da quello concesso alla “Precettoria” di riferimento. Gli emblemi così concessi, andranno ad integrare quelli stabiliti dall’art. 6 del presente Statuto e riportati in allegato.


Art. 31

Viene fatta salva la possibilità per i soci di costituire veri e propri circoli indipendenti, sotto l’aspetto statutario, amministrativo e della responsabilità civile, purché in armonia con i fini esposti nel presente Statuto.







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